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IL REFERENDUM

I quesiti presentati sono:

  • Quesito 1 – “Cancellazione della possibilità di trasformazione della destinazione urbanistica da direzionale pubblico a privato per immobili con superficie superiore ai 2.000 mq”

Il referendum proposto mira a ricondurre i cambiamenti di destinazione d’uso alla ordinaria approvazione di variante urbanistica mediante specifica deliberazione del Consiglio comunale.

Per questo si chiede di abolire la norma che consente agli immobili prima adibiti a servizi pubblici di passare senza pianificazione urbanistica alla destinazione direzionale, in cui rientrano anche gli studentati.

Il testo: ““Volete voi che sia revocata la deliberazione del Consiglio Comunale n.2015/C/00025 del 02.04.2015, negli art. 34 ultimo comma e 35 ultimo comma del “Regolamento Urbanistico” secondo i quali «Qualora il servizio pubblico esistente venga dismesso, è sempre consentito l’insediamento della destinazione direzionale comprensiva delle attività private di servizio di cui al comma 2, punto 3 dell’art. 19 anche in immobili aventi SUL > 2.000 mq», nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29, comma 1 bis del D.L. n. 269/2003 conv. in L. 236/2003 per le procedure di valorizzazione e dismissione di immobili pubblici e dal DPR n. 380/2001 per quanto attiene al contributo di costruzione?”

  • Quesito 2 – “Usi temporanei a fini ricettivo-turistici: modifica della disciplina in senso restrittivo”

Il referendum è motivato dalla contrarietà agli studentati di lusso, dannosi per la città. Per questo chiediamo l’abolizione della norma che favorisce gli studentati di lusso, permettendogli di svolgere anche attività alberghiera per un periodo extra, che si aggiunge alla quota del 49% di attività alberghiera resa possibile dalla Normativa nazionale (come dimostrato dal fatto che sui portali turistici sono prenotabili in ogni giorno dell’anno per soggiorni anche solo di 1 notte).

Il testo: “Volete voi che sia revocata la deliberazione del Consiglio Comunale n.2015/C/00025 del 02.04.2015 limitatamente all’art. 19, comma 4.2 del “Regolamento Urbanistico”, denominato “Usi temporanei”, ove è previsto che «non costituisce mutamento della destinazione d’uso il temporaneo utilizzo (max 3 mesi annui anche non consecutivi), a fini turistico ricettivi nella forma di case per ferie e ostelli, di immobili ricadenti nell’articolazione d’uso (3f) e (6c)», valutato che nella deliberazione del Consiglio Comunale n. DC/2023/00006 del 16.3.2023 di adozione del Piano Operativo si modificano solo i limiti temporali (max 60 giorni, nei mesi di luglio e agosto)?”